(Pubblicata  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia - S.O. n. 14 del 14 febbraio 2018) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            Ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. La Regione, in coerenza con i principi della legge regionale  10
aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione,  di  emittenza
radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale  per  le
comunicazioni (Co.Re.Com.)), riconosce il  diritto  dei  cittadini  e
delle organizzazioni sociali all'informazione come  premessa  ad  una
effettiva  partecipazione  democratica,   favorendo   l'accesso,   in
particolare delle comunita' locali, a tutti i mezzi  di  informazione
che trattano e  approfondiscono  tematiche  di  interesse  regionale,
sotto il profilo politico, economico, sociale o culturale. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1  la  Regione  promuove  il
diritto al pluralismo dell'informazione e valorizza  il  ruolo  e  la
funzione del sistema informativo regionale. 
  3. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 9, comma
5, della legge 7 giugno 2000, n. 150 (Disciplina delle  attivita'  di
informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni),  al
personale iscritto  all'albo  dei  giornalisti  che  presta  servizio
presso gli uffici  stampa  istituzionali  delle  amministrazioni  del
comparto unico del Friuli-Venezia Giulia e degli  enti  del  Servizio
sanitario regionale si  applica  il  contratto  nazionale  di  lavoro
giornalistico. 
  4. Fermo restando l'equiparazione dirigenziale  prevista  dall'art.
207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53  (Stato  giuridico  e
trattamento  economico   del   personale   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia), e avuto riguardo all'art.  42,  terzo  comma,
della stessa legge regionale n.  53/1981,  la  nomina  del  direttore
responsabile  e  dei  caporedattori  delle  testate  di  informazione
giornalistica   della   Regione   e'   effettuata   dall'editore   in
applicazione   del   contratto   collettivo   nazionale   di   lavoro
giornalistico.